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Mercoledì 27 Aprile 2011 15:04

La liquidazione del danno biologico

Scritto da  Giampiero Fiorelli
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danno biologicoIl danno biologico si configura tutte le volte in cui è riscontrabile una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, secondo la definizione introdotta originariamente dall'articolo 5, 3 comma della L. 57/01 e adottata dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 233 del 2003. Il 12 maggio del 2006 , la Cassazione Civile con sentenza numero 11039 si pronunciava asserendo che: "Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. ........ In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcun uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice”.

Nel concreto, il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci: l'invalidità temporanea, che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività e la invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento al danno biologico uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente. La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo dovuto.

Per una consulenza tecnica o per ottenere ulteriori informazioni sulla liquidazione per danno biologico visitare il sito internet: www.dannomedico.org

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