Norme e Tributi

NotaioGli atti telematici sul trasferimento di quote di Srl, siglati con con la firma digitale delle parti e trasmessi al Registro imprese attraverso il commercialista, richiedono l'autentica da parte del notaio.
A questa conclusione è arrivato il Tribunale di Vincenza, con ordinanza del 17 aprile, accogliendo il ricorso contro l'iscrizione di una cessione di quote depositata il 22 dicembre. Dunque, a pochi giorni dall'avvio della fase sperimentale per la registrazione online degli atti di trasferimento da parte del commercialista, il confronto fra notai e dottori si riapre sul fronte della giurisprudenza.

Il Tribunale fa propria la tesi argomentata da una parte del notariato secondo cui l'articolo 36, comma 1 bis del decreto legge 112/08 è una norma «derogatoria» rispetto alla disciplina generale del Codice civile, in particolare l'articolo 2470. In quanto tale, l'interpretazione non può avvenire per analogia; ci si deve rifare strettamente alle regole sul deposito e l'iscrizione degli atti al Registro imprese e alla legge sulla firma digitale.

Per quanto riguarda il Registro imprese, il Tribunale di Vicenza ricorda che «il regime di pubblicità è retto dal principio di autenticità degli atti soggetti a iscrizione, per il quale, almeno in tendenza, si devono iscrivere atti che rappresentino fatti veri». E dunque si deve concludere «allo stato della normativa, e sempre salvo un intervento successivo del legislatore, per la iscrivibilità del solo atto con firma digitale autenticata dal notaio».

Per il Tribunale di Vicenza, la firma digitale cui si fa riferimento nell'articolo 36 del decreto legge 112 è quella prevista dall'articolo 25 del Codice dell'amministrazione digitale, vale a dire la «firma digitale autenticata, che comporta il controllo notarile di legalità. Non si intende invece la firma digitale disciplinata dall'articolo 24, che si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria. Secondo l'ordinanza, «la locuzione contenuta nel testo di legge "sottoscritto digitalmente" non equivale a "sottoscritto digitalmente con firma non autenticata"». Se il legislatore avesse voluto riferirsi a questa modalità lo avrebbe esplicitato, per esempio con la formula «in deroga all'articolo 2470, comma 2 del Codice civile», in cui si prevede l'autentica notarile. Invece, la disposizione del Codice civile è richiamata proprio là dove si prevede la nuova procedura con firma digitale.
La conclusione circa l'autosufficienza della firma digitale "semplice" porterebbe, d'altra parte, alla convivenza di procedure inconciliabili: quella asssistitita dal controllo di legalità, assicurata dal notaio, e quella del commercialista, che a questi controlli non è tenuto.



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