Lunedì 27 Aprile 2009 16:12
Nella motivazione della sentenza n. 2401 del 21 aprile 2009, il Consiglio di Stato prende posizione su quattro importanti questioni di diritto in materia di appalti pubblici.
Questi i motivi di censura sollevati dall’impresa appellante:
1) illegittima produzione di un DURC rilasciato dall’ufficio di un Comune nel caso in cui la società interessata sia iscritta anche presso l’ufficio INPS di altro Comune;
2) illegittima produzione di un DURC in ritardo;
3) illegittimo riferimento ai requisiti posseduti da altra impresa nel caso di affitto di azienda;
4) inapplicabilità dell’istituto dell’avvalimento in assenza di previsione del bando.
Con la pronuncia segnalata, i Giudici di Palazzo Spada, nel rigettare l’appello, giungono a queste conclusioni.
Un DURC rilasciato dalla sola sede INPS di un Comune è idoneo a comprovare il requisito della regolarità contributiva anche se risulti che la società interessata sia iscritta anche presso la sede INPS di altro Comune.
Il DURC è infatti un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell’azienda richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale.
Secondo la sentenza in rassegna, è da escludere che l’INPS, interpellata sulla regolarità contributiva unificata di una determinata società, possa rilasciare la certificazione limitatamente alla struttura periferica cui la richiesta viene avanzata, e ciò a maggior ragione non appare possibile se la richiesta viene avanzata in via telematica, come nella specie era avvenuto.
In altre parole, la verifica di regolarità INPS è riferita alla intera situazione aziendale.
I principi stabilit sono ora da rivedere alla luce dell’art. 16.10 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.”), per il quale “In attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.”.
Per quanto riguarda, invece, la seconda censura di parte appellante, i giudici amministrativi precisano come una società che abbia prodotto con ritardo il DURC aggiornato richiesto dalla stazione appaltante non possa essere esclusa da una gara di appalto, quando il ritardo non sia dipeso dalla società, la quale si era prontamente attivata per corrispondere alla richiesta sia inoltrando immediatamente la domanda allo sportello telematico sia informando costantemente la commissione giudicatrice dello stato della pratica.
Ribadendo, poi, quanto già affermato in primo grado, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, al nuovo soggetto è consentito di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dall’impresa cedente. Ogni dubbio in tema di validità, al predetto fine, della acquisizione di capacità professionale mediante affitto di azienda è, tra l’altro, oggi fugato dall’art. 51 del D.lgs. n. 163 del 2006, a norma del quale l’affittuario di un ramo di azienda è ammesso alla gara anche in ragione della acquisizione dei requisiti necessari mediante locazione di ramo di azienda.
Da ultimo, è confermato l’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale nelle gare indette per l’aggiudicazione di appalti con la PA, l’istituto dell’avvalimento ha portata generale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, ed è quindi utilizzabile anche in assenza di una specifica previsione del bando, ferma restando la necessità di un vincolo giuridico preesistente all’aggiudicazione della gara.
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